INPS – Indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

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Riportiamo di seguito un estratto della Circolare INPS n°54 del 08/06/2023, relativa all’indennità a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Beneficiari dell’Indennità

L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 individua tra i destinatari dell’indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 le seguenti categorie di lavoratori:

A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Requisiti e misura dell’indennità

L’indennità una tantum è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie come sopra meglio specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

Presentazione della domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Per tutti i dettagli consigliamo di consultare la documentazione ufficiale pubblicata dall’INPS CLICCA QUI.

Per ogni necessità i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione.

Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

Viale del Lavoro 4 – 45100 Rovigo (RO)

tel.: 0425/403511 – 0425/403508

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(Confcommercio Rovigo)

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