Referendum 8 e 9 giugno: informazioni utili

Domenica 8 e lunedì 9 giugno gli elettori italiani saranno chiamati ad esprimersi in merito a cinque quesiti referendari abrogativi, quattro dei quali in materia di lavoro. Si tratta di questioni tecniche e particolarmente complesse.

Per questo Confesercenti ha espresso perplessità sull’utilizzo dello strumento referendario. In ogni caso l’indicazione dell’Associazione è quella di votare NO ai quattro quesiti sul lavoro.

L’abrogazione delle norme, sottoposte al referendum, creerebbe infatti condizioni particolarmente penalizzanti per le nostre imprese. Per il quinto quesito, sulla cittadinanza, ognuno valuterà in base alla propria sensibilità.

Confesercenti ha deciso di non aderire ai Comitati Referendari e di tenere un profilo di corretta informazione. Per questo motivo ha predisposto 4 schede informative su ciascuno dei quesiti

Quesito n. 1: Abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Jobs Act)

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?». Normativa di riferimento: Il quesito mira ad abrogare integralmente la disciplina sui licenziamenti prevista dal Jobs Act (d.lgs. 23/2015), che si applica ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

Se vince il Sì: Si estenderebbe la reintegrazione prevista dall’art. 18 della legge 300/1970 a tutti i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo nelle aziende con più di 15 dipendenti. Il regime pre-2015 si applicherebbe anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi. In caso di licenziamento discriminatorio o nullo, vi sarebbe la reintegrazione e il risarcimento del danno. In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, le sanzioni varierebbero dall’indennizzo (12-24 mensilità) alla reintegrazione con risarcimento. In caso di vizi formali e procedurali, si applicherebbe un indennizzo attenuato (6-12 mensilità).

Ragioni del Sì: Rafforzare la tutela dei lavoratori, estendendo a tutti le garanzie previste dall’articolo 18. Ragioni del No: Creerebbe incertezza nell’ordinamento e potrebbe avere riflessi negativi sui rapporti di lavoro. Il d.lgs. 23/2015 ha contribuito a ridurre il numero dei licenziamenti e dei contenziosi. Potrebbe portare all’adozione di forme contrattuali alternative per evitare di superare la soglia dei 15 dipendenti.

Quesito n. 2: Abrogazione parziale dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?».

Normativa di riferimento: Il quesito intende abrogare il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle imprese con meno di 15 lavoratori.

Se vince il Sì: Il giudice determinerebbe il risarcimento senza limiti massimi, tenendo conto del numero dei dipendenti, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio, del comportamento e delle condizioni delle parti. Ragioni del Sì: Garantire un risarcimento più equo e proporzionato al danno subito dal lavoratore, in linea con la disciplina europea.

Ragioni del No: Aumenterebbe l’incertezza giuridica e comporterebbe danni economici per le imprese, soprattutto in caso di contenziosi lunghi. Potrebbe ridurre la flessibilità necessaria alle piccole imprese per crescere.

Quesito n. 3: Modifiche alla disciplina dei contratti a termine (art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) , nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?».

Normativa di riferimento: Il quesito mira a modificare la disciplina dei contratti a tempo determinato, limitando la loro legittimità a causali specifiche e temporanee.

Se vince il Sì: La durata massima dei contratti a termine eccedente i 24 mesi sarebbe consentita solo nei casi previsti dai contratti collettivi (art. 51 del d.lgs. 81/2015) o per esigenze di sostituzione di altri lavoratori. Verrebbe meno la possibilità di stipulare contratti a termine per i primi 12 mesi senza causale. Ragioni del Sì: Contrastare l’abuso dei contratti a termine e ridurre la precarietà. Ragioni del No: Inciderebbe negativamente sulla flessibilità delle imprese e ripristinerebbe una disciplina simile a quella vigente tra il 2001 e il 2011, caratterizzata da incertezza e contenziosi. La disciplina del lavoro a termine è essenziale per gestire eventi esogeni e picchi di attività, soprattutto nel terziario e nel turismo.

Quesito n. 4: Responsabilità solidale in materia di appalti e sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?».

Normativa di riferimento: Il quesito riguarda la responsabilità solidale del committente per i danni subiti dai lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici o subappaltatrici. Se vince il Sì: Il committente sarebbe responsabile in solido con l’appaltatore e il subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato da INAIL o IPSEMA, anche se derivanti da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o subappaltatore. Ragioni del Sì: Rafforzare la tutela dei lavoratori e impedire che il decentramento produttivo limiti le tutele. Ragioni del No: Attribuire una responsabilità solidale al committente per rischi specifici dell’appaltatore creerebbe uno squilibrio tra responsabilità e potere di controllo. Potrebbe disincentivare le imprese a ricorrere all’appalto, limitando la concorrenza e aumentando i costi. Potrebbe rendere più complesso e incerto il sistema risarcitorio.

Quesito n. 5: Cittadinanza

Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonche’ la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»

Normativa di riferimento: Legge 5 febbraio 1992, n. 91: “Nuove norme sulla cittadinanza”, nello specifico l’articolo 9, comma 1, lettere b) e f).

Se vince il Sì: Viene abrogata la parte dell’articolo 9, comma 1, lettera b) che prevede un trattamento speciale per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano successivamente all’adozione. Viene abrogata la lettera f) dell’articolo 9, comma 1, che attualmente richiede una residenza legale di almeno dieci anni in Italia per lo straniero maggiorenne extracomunitario per poter richiedere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, se vince il Sì, la norma generale per la richiesta di cittadinanza per residenza per lo straniero maggiorenne extracomunitario diventerebbe quella prevista dalla lettera c) dello stesso articolo 9, comma 1, che attualmente prevede un periodo di residenza legale di cinque anni. Ragioni del Sì: Equiparazione dei diritti: Sostenitori del Sì potrebbero argomentare che la distinzione basata sul momento dell’adozione (successiva alla maggiore età) è discriminatoria e che un genitore italiano dovrebbe avere la stessa possibilità di trasmettere più rapidamente la cittadinanza al figlio adottivo maggiorenne, indipendentemente dal momento dell’adozione. Accelerazione dei processi di integrazione: Dimezzare i tempi di residenza da dieci a cinque anni potrebbe essere visto come un modo per accelerare i processi di integrazione degli stranieri extracomunitari che dimostrano un radicamento nel tessuto sociale italiano. Allineamento ad altre normative: Potrebbe essere argomentato che un periodo di cinque anni è più in linea con le tempistiche previste per altre modalità di acquisizione della cittadinanza o con le normative di altri paesi europei.

Ragioni del No: Tutela della cittadinanza: Sostenitori del No potrebbero ritenere che un periodo di residenza di dieci anni sia necessario per garantire un’effettiva integrazione e una conoscenza sufficiente dei valori, della cultura e delle istituzioni italiane prima della concessione della cittadinanza. Valore della permanenza prolungata: Un periodo di residenza più lungo potrebbe essere considerato come una maggiore dimostrazione di un legame stabile e duraturo con il territorio italiano. Potenziali oneri amministrativi: Alcuni potrebbero esprimere preoccupazioni riguardo a un potenziale aumento delle richieste di cittadinanza.

(Confesercenti Venezia Rovigo)

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