Il tema della revisione delle macchine agricole in Italia segue da anni un percorso a doppio canale. Per i trattori lenti (fino a 40km/h di velocità) sono confermate le proroghe anche per quest’anno, come già comunicato. I trattori veloci (superiori a 40 km/h) invece sono sottoposti a revisione biennale entro quattro anni dalla prima immatricolazione. Di seguito riportiamo tutte le informazioni utili, pubblicate anche sull’ultimo numero dell’Amico del Coltivatore. I nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per i trattori agricoli “lenti” (velocità massima fino a 40 km/h), il punto di partenza è la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che ha modificato l’art. 111 del Codice della Strada introducendo l’obbligo di revisione dei veicoli agricoli immatricolati.
Il successivo Decreto interministeriale del 20 maggio 2015 ha definito le tempistiche dei controlli, ma l’assenza di un decreto attuativo sulle modalità operative ha portato a continui rinvii tramite i decreti Milleproroghe. L’ultimo slittamento, sancito con il Decreto Milleproroghe e come abbiamo già annunciato da tempo, ha posticipato le scadenze a fine 2026, nel dettaglio:
- a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
- d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione »;.
Parallelamente, a livello europeo, la Direttiva 2014/45/UE ha imposto controlli tecnici periodici per una specifica categoria di mezzi: i trattori agricoli veloci, a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, sempre più utilizzati su strada in sostituzione dei veicoli industriali e considerati potenzialmente assimilabili ai mezzi pesanti in termini di rischio per la circolazione.
L’Italia ha recepito la direttiva con il DM 19 maggio 2017 n. 214, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2017, individuando come soggetti a revisione i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 (vedi carta di circolazione), utilizzati principalmente sulle strade pubbliche e con velocità superiore a 40 km/h (generalmente 50 km/h e in casi particolari 60 km /h).
Per questi mezzi è previsto un controllo entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
Tuttavia, anche in questo caso, mancavano indicazioni operative concrete su come effettuare la revisione. Il Decreto Dirigenziale n. 494/2025 nasce proprio per colmare questo vuoto.
I trattori lenti al momento non rientrano nell’obbligo di tale decreto.
Qui sotto è riportato un fac-simile di allegato tecnico, alla sezione CATEGORIA e possibile capire se la trattrice è soggetta a revisione secondo Il Decreto Dirigenziale n. 494/2025
Il Decreto Dirigenziale n. 494/2025
Il decreto è composto da un articolo unico e da un Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Decorrenza
Le disposizioni operative dell’Allegato A si applicano a partire dal 1° febbraio 2026.
Scadenze straordinarie
Il decreto stabilisce due scadenze nel 2026:
- entro il 30 giugno 2026: trattori agricoli veloci immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
- entro il 31 dicembre 2026: trattori agricoli veloci immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Dal 1° gennaio 2027, il calendario dei controlli tornerà a essere quello ordinario previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c), del DM 214/2017.
Quali mezzi sono interessati
Rientrano nell’ambito di applicazione del decreto i trattori agricoli a ruote di tipo “veloce”:
- categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5;
- con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
- utilizzati principalmente sulle strade pubbliche.
In termini pratici, si tratta in genere di:
- trattori da campo aperto di media e alta potenza;
- trattori con pianale di carico;
- alcuni veicoli speciali (RTV, quad) solo se omologati come T5 e con velocità superiore a 40 km/h.
La maggior parte dei trattori specializzati da vigneto e frutteto, normalmente limitati a 40 km/h, non rientrano.
Allegato A: come si svolge la revisione
L’Allegato A integra i contenuti dell’Allegato I del DM 214/2017 fornendo istruzioni operative dettagliate su tre ambiti specifici: freni, impianto elettrico (fari) ed emissioni.
Controllo dell’impianto di frenatura
Il controllo riguarda:
- freno di servizio;
- freno di soccorso;
- freno di stazionamento.
Dal punto di vista operativo:
- il banco prova freni a rulli è ammesso solo se le dimensioni del mezzo e le caratteristiche degli pneumatici risultano compatibili;
- in caso contrario è obbligatorio l’utilizzo del banco prova freni a piastre;
- la velocità di ingresso sul banco a piastre deve essere compresa tra 4 e 7 km/h;
- la prova su strada con decelerometro è ammessa solo se il banco a piastre non è utilizzabile per motivi tecnici.
Le soglie minime di efficienza sono:
- 50% per il freno di servizio;
- 25% per il freno di soccorso;
- 16% (o 12% in combinazione) per il freno di stazionamento, oppure 25% se il freno di soccorso è inglobato in quello di stazionamento, secondo gli schemi previsti dal DM 214/2017.
Controllo dei fari e dell’impianto elettrico
Il decreto disciplina in modo puntuale l’allineamento dei proiettori anabbaglianti:
- il provafari può essere utilizzato fino a un’altezza del centro ottico di 1,4 m (eccezionalmente 1,5 m);
- oltre tali altezze, la verifica avviene tramite schermo posizionato a 15 metri;
- se il veicolo è dotato di quattro proiettori anabbaglianti, deve essere possibile l’accensione di almeno due;
- l’esito è positivo se sullo schermo si genera una linea di demarcazione luce-ombra a un’altezza pari a h/2, dove h è l’altezza del centro ottico da terra.
Controllo delle emissioni
Il decreto distingue tra:
- motori ad accensione comandata (benzina): misurazione del CO (%) con analizzatore dei gas di scarico;
- motori ad accensione spontanea (diesel): misurazione dell’opacità (K) con opacimetro, in libera accelerazione.
In assenza di parametri di riferimento riportati sulla carta di circolazione – situazione frequente per questi veicoli – il dato rilevato viene semplicemente registrato sul referto di revisione.
Solo nel caso in cui il limite sia indicato sul libretto di circolazione, tale valore diventa vincolante per l’esito della prova.
Dove si effettuano le revisioni
Il decreto introduce una distinzione rilevante tra centri pubblici e privati:
- Centri pubblici (UMC/Motorizzazione): nelle more del completo approvvigionamento dei banchi a piastre, sono autorizzati all’uso del decelerometro.
- Centri privati autorizzati (legge 870/1986): per effettuare la revisione dei trattori veloci devono necessariamente disporre di un banco prova freni a piastre. Il decelerometro è ammesso solo per completare la prova in caso di anomalia tecnica.
Nel primo periodo di applicazione, in attesa del completamento dell’iter di omologazione o estensione di omologazione dei banchi a piastre, può essere accettata un’autocertificazione del costruttore dell’attrezzatura attestante l’aggiornamento del software e la presentazione della domanda di riconoscimento.
Considerazioni operative per le aziende agricole
Il Decreto Dirigenziale n. 494/2025 consente finalmente di rendere operativa la revisione dei trattori veloci, ma introduce anche nuove criticità organizzative.
In particolare, la disponibilità limitata di centri dotati di banco a piastre potrebbe creare concentrazioni di richieste nel corso del 2026.
Per le aziende agricole che possiedono trattori con velocità superiore a 40 km/h è quindi consigliabile:
- verificare per tempo la categoria di omologazione del mezzo (presente nell’allegato tecnico);
- programmare con anticipo la revisione, soprattutto per i mezzi immatricolati tra il 2017 e il 2019;
- effettuare controlli preliminari su freni e impianto di illuminazione per evitare esiti negativi.
Il 2026 rappresenta un anno di riallineamento normativo; dal 2027, la revisione dei trattori veloci entrerà a pieno regime secondo le regole ordinarie già previste dal DM 214/2017.

