IED 2.0 E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: LE NOVITÀ PER GLI ALLEVAMENTI DI SUINI E POLLAME

4 novembre 2026. Dal 12 novembre 2026 entra in vigore la direttiva IED 2.0, che aggiorna le regole dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti di suini e pollame. La principale novità è l’utilizzo delle UBA (Unità di Bestiame Adulto) al posto del semplice numero di capi per determinare l’assoggettamento alla normativa. Grazie all’azione svolta da Coldiretti a livello europeo, restano esclusi gli allevamenti bovini, mentre sono previste esenzioni per alcuni allevamenti biologici o estensivi. Viene inoltre introdotta una procedura semplificata di registrazione alternativa all’AIA ordinaria. L’adeguamento alle nuove disposizioni avverrà gradualmente nei prossimi anni, con un ruolo centrale delle Regioni nella definizione delle modalità applicative. per tutti gli approfondimenti.

Per approfondire

La principale novità riguarda l’adozione dell’UBA (Unità di Bestiame Adulto) come parametro di riferimento al posto del semplice numero di capi.

Le nuove soglie che determinano l’applicazione della normativa sono:

  • Suini: allevamenti pari o superiori a 350 UBA.
  • Pollame: allevamenti esclusivi di galline ovaiole pari o superiori a 300 UBA, oppure altre categorie di pollame pari o superiori a 280 UBA.
  • Allevamenti misti (suini e pollame): combinazioni pari o superiori a 380 UBA.

Conversione in posti e calcolo per specie

In base ai tassi di conversione previsti per le singole categorie animali, le soglie UBA corrispondono a diverse capacità ricettive. Ad esempio, per i suini:

  • 700 scrofe riproduttrici ($ge 50$ kg)
  • 12.962 suinetti ($le 20$ kg)
  • 1.166 suini appartenenti ad altre categorie

Per il pollame:

  • 40.000 polli da carne
  • 21.428 galline ovaiole
  • 14.000 oche | 9.333 tacchini | 1.000 altri avicoli | 800 struzzi | 100 anatre

Nota di calcolo: Come chiarito dalla Commissione europea (comunicazione del 15 settembre), il criterio dei “posti” resta valido solo per le aziende con un’unica tipologia di animali. Nelle aziende plurispecie o con più categorie, è obbligatorio utilizzare il calcolo in UBA per valutare accuratamente il carico effettivo di emissioni e il fabbisogno alimentare.

Esenzioni e regime di registrazione

Sono espressamente esclusi dall’ambito della direttiva:

  • Allevamenti di suini biologici.
  • Allevamenti di suini o misti (suini/pollame) con densità inferiore a 2 UBA/ettaro (usato esclusivamente per pascolo o foraggio), a condizione che gli animali trascorrano periodi significativi o stagionali all’esterno.
  • Impianti soggetti ad autorizzazione generale (Allegato IV, Parte V del D.Lgs. 152/2006).

Tra le novità principali figura l’introduzione del regime di registrazione: una procedura semplificata alternativa all’AIA che abilita l’attività previa comunicazione all’autorità competente e assunzione di specifici impegni. L’AIA ordinaria resta quindi obbligatoria solo per chi non aderisce alla registrazione o laddove le norme regionali dispongano diversamente.

Periodo transitorio e ruolo delle Regioni

In attesa che le Regioni definiscano la disciplina di dettaglio, i titoli autorizzativi già rilasciati rimangono validi, a condizione che le imprese integrino la documentazione con le informazioni richieste (modalità di stabulazione, densità UBA/ettaro, fonti di emissione, norme operative, ecc.).

L’adeguamento alle nuove norme operative (previste dalla Decisione di esecuzione UE 2026/2260 dell’8 ottobre 2026) avverrà in maniera progressiva:

  1. Entro 4 anni (dall’8 ottobre 2026) per impianti $ge 600$ UBA.
  2. Entro 5 anni per impianti $ge 400$ UBA.
  3. Entro 6 anni per tutti gli altri impianti dell’Allegato VIII-bis.

Si ricorda che, in questa fase transitoria, rimangono comunque soggetti all’AIA tradizionale gli allevamenti che superano i 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da ingrasso ($> 30$ kg) o 750 posti scrofe.

Regola del cumulo (Unità Singola)

In base alle nuove regole, due o più allevamenti vicini vengono considerati come un’unica installazione ai fini delle soglie UBA se appartengono allo stesso gestore o a gestori collegati da vincoli giuridici, economici o funzionali. Su questo aspetto, la Commissione europea ha raccomandato di attendere le linee guida ufficiali che verranno pubblicate entro il 5 ottobre 2028.

In vista delle semplificazioni attese con il pacchetto Omnibus VIII-Ambiente, si raccomanda di avviare tempestivamente un dialogo con gli uffici competenti per valutare l’impatto delle nuove disposizioni e le relative tempistiche di applicazione a livello locale.

(Coldiretti Verona)