Leggi sull’esercizio associato di funzioni, sulle unioni montane e sulle fusioni – Montagnoli (LN): «Per il futuro dei Comuni scelte possibili con consapevolezza e responsabilità, in accordo con il territorio»

Venezia, 21 gennaio 2020 – «Dopo una discussione protrattasi per due sedute, il Consiglio regionale del Veneto vede ora approvati il pdl 373, che apporta modifiche ai testi che trattano di enti locali (Legge regionale n. 18 del 2012 – esercizio associato di funzioni e servizi comunali, e Legge regionale n. 40 del 2012 – unioni montane), e i pdl 265 e 288, che modificano la Legge regionale n. 25 del 1992 in materia di variazioni provinciali e comunali. Si tratta di testi tra loro complementari nati dalla necessità di recepire la normativa nazionale in materia, ma anche e soprattutto dalla volontà di effettuare scelte che portino ad una maggiore vicinanza con la popolazione e il territorio». Così Alessandro Montagnoli, consigliere regionale del gruppo Lega e presidente della Prima commissione consiliare permanente, nonché relatore in aula dei provvedimenti, commenta l’approvazione del testo normativo che modifica la disciplina delle variazioni provinciali e comunali.

«Il Pdl 373 – continua Montagnoli – non riporta solo il recepimento della Sentenza n. 33/2019 della Corte Costituzionale (che disciplina l’obbligo dell’esercizio associato in funzione di determinate caratteristiche geografiche e di popolazione), ma propone anche un nuovo ruolo per le Unioni montane, con la possibilità di creare ambiti ottimali diversificati, individuando gli organi e le rispettive funzioni, e inserendo tra le finalità delle Unioni anche la cura e lo sviluppo del territorio, come per esempio la manutenzione dei corsi d’acqua, l’attenzione ai pascoli montani, la realizzazione il recupero infrastrutture esistenti, ed altro ancora. Sono norme condivise con i soggetti interessati e che il territorio sta aspettando da tempo, per le quali abbiamo previsto lo stanziamento di 1 milione e 200 mila euro».

«Per quanto riguarda i Pdl 265 e 288, abbiamo finalmente fatto chiarezza e dato certezze riguardo l’argomento, disciplinando con apposite norme le diverse situazioni che in precedenza non trovavano indicazioni puntuali. Sappiamo bene che il meccanismo delle fusioni dei Comuni fa entrare in gioco questioni come il mantenimento dell’identità storica, culturale e sociale del territorio, oltre naturalmente all’utilizzo del denaro pubblico: abbiamo quindi dato priorità al coinvolgimento attivo dei cittadini e all’ascolto del territorio. La bocciatura, da parte del territorio, di alcuni progetti di fusione, che pure avevano prospettato ai cittadini condizioni economiche interessanti come l’erogazione di contributi ad hoc e lo sblocco dei patti di stabilità, è sintomatica di una scarsa attenzione rivolta all’argomento, quantomeno stanti le norme preesistenti. Per questo motivo abbiamo inteso rafforzare il coinvolgimento di tutti gli attori in modo responsabile, prevedendo percorsi e strumenti per portare la conoscenza e rilevare l’interesse dei cittadini».

«Se per le elezioni politiche o amministrative, che si susseguono periodicamente, ogni elettore può facilmente cambiare idea rispetto alla tornata elettorale precedente, una fusione tra due o più Comuni (cosa che determina non solo la variazione della geografia amministrativa, ma anche la struttura ed il funzionamento degli enti coinvolti, nonché come detto la matrice storica, culturale e sociale del territorio) rappresenta un punto di non ritorno, per il quale deve essere operata una scelta matura e consapevole da parte di un numero significativo di cittadini interessati, e non da una esigua rappresentanza di essi che si esprime sulla base di motivazioni meramente economiche, magari come scelta di ripiego per far fronte ad esigenze di breve periodo. In questa legge abbiamo quindi voluto introdurre il meccanismo del quorum, per dare peso e significatività alle votazioni nei referendum, tenendo conto delle difficoltà strutturali che alcuni Comuni hanno nell’andare al voto: il quorum risulta infatti differenziato in base alle percentuali di iscritti AIRE per ciascun Comune affinché quindi l’esito del referendum possa dirsi al tempo stesso raggiungibile e significativo».

«Tra le altre novità previste da questa legge vi è anche la compartecipazione ai costi del referendum da parte delle amministrazioni comunali interessate, per quanto riguarda le iniziative “di parte” e l’esecuzione di sondaggi della popolazione e delle parti sociali ed economiche interessate. Quanto agli studi di fattibilità, abbiamo previsto la definizione di criteri, parametri e standard uniformi per tutto il territorio regionale ai quali attenersi in fase di predisposizione. Inoltre, è stata prevista la redazione di un Programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni tra Comuni, grazie al quale non sarà necessaria l’espressione del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale. Oltre a ciò sono stati pensati anche altri percorsi semplificati, al fine di rendere più agevoli, i processi di fusione. Attraverso il testo di legge approvato oggi – conclude Montagnoli -, intendiamo promuovere i processi di fusione per i quali sia stata operata una scelta responsabile, matura e consapevole, che è passata attraverso una campagna di informazione capillare ed una reale presa di posizione manifestata dai cittadini».

(Lega Nord)

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