Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti 2020

E’ in vigore da giovedì 1° ottobre 2020 su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti – Ordinanza n.91 del 29 settembre 2020

  • Mezzi destinatari del divieto
    Benzina …………………….   euro 0 – euro 1 privati e commerciali
    Diesel ……………………….   euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3 privati e commerciali  
    Moto/ciclomotori …………   euro 0 
     
  • Periodo di limitazione 
    dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020  
    escluse giornate festive infrasettimanali
  • Giorni e orari
    le limitazioni alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì 
    dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
  • Informazioni e contatti
    Ufficio Relazioni con il Pubblico
    Numero verde 800 202525
    urp@comune.verona.it

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Quando non si può circolare 
Il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30 riguarda il seguente periodo:

  • dal 1° ottobre al 15 dicembre 2020

con esclusione delle festività infrasettimanali
 

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Chi non può circolare

Non possono circolare:

  • veicoli a benzina euro 0 ed euro 1 categoria M (privati) e categorie L2 – L5 – N (commerciali)
  • veicoli diesel euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3  categoria M (privati) e categoria N (commerciali)
  • veicoli diesel euro 0, euro 1 categoria categoria L2 – L5 (commerciali)
  • motoveicoli e ciclomotori euro 0

 vedi Come orientarsi tra le direttive Euro 

 vedi Verifica Classe Ambientale e CO2 del tuo veicolo

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Chi può circolare
Possono circolare:

Possono circolare anche le categorie di veicoli escluse dall’applicazione dell’ordinanza

 vai alle deroghe

Anche i veicoli sottoposti con esito positivo al controllo dei gas di scarico in sede di revisione obbligatoria periodica del mezzo sono soggetti alle presenti misure di limitazione della circolazione stradale. 

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Dove non si può circolare

Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, con le eccezioni sotto riportate.
   
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Dove si può circolare

E’ consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti tratti stradali:

  • Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
  • Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord)

  • tratti autostradali ricadenti in territorio comunale

  • itinerario verso la Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli

  • itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno)  

  •  percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in via Belfiore
     

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Sanzioni

Chiunque vìoli le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Diposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168 euro a 679 euro.

Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque vìoli le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

 

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 Misure emergenziali: livelli allerta 1 e 2
Consulta il
bollettino livelli di allerta PM10 di Arpav 

  Livello di allerta 1 – arancio

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. 
A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.

Prevede il divieto di circolazione:
 

  • Mezzi destinatari del divieto
    Benzina ………………….   euro 0 – euro 1 
    Diesel ……………………   euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3 
    Diesel ………………….  euro 4 privati
    Moto/ciclomotori ……..   euro 0
  • Giorni e orari
    tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica
    e giornate festive infrasettimanali,
    dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Prevede invece il divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle  

 vai alla pagina dedicata 

Livello di allerta 2 – rosso 

Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.
N.B. Esteso anche ai giorni dal 27 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020

Prevede il divieto di circolazione: 

  • Mezzi destinatari del divieto
    Benzina ………………….   euro 0 – euro 1 
    Diesel ……………………   euro 0 – euro 1 – euro 2 – euro 3
    Diesel ………………….  euro 4 privati
    Diesel ………………….   euro 4
     veicoli commerciali solo dalle ore 8.30 alle 12.30 
    Moto/ciclomotori ………  
    euro 0
  • Giorni e orari
    tutti i giorni della settimana, inclusi sabato, domenica
    e giornate festive infrasettimanali,
    dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Prevede anche, nel periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle

 vai alla pagina dedicata


Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2020

(Comune di Verona)