Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio denominato PPWR ( Packaging and Packaging Waste Regulation) è la nuova normativa europea che armonizza le regole sull’intero ciclo di vita del packaging.

Il PPWR non si limita a fornire linee guida, ma impone una tabella di marcia serrata con obiettivi legali vincolanti. L’obiettivo macroscopico è ridurre i rifiuti di imballaggio pro-capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 (rispetto ai livelli del 2018). In sostanza gli obbiettivi sono 1. Riduzione e minimizzazione dei rifiuti; 2. Promozione del riuso: 3. Incremento degli imballaggi riciclati

Da regolamento si definisce come “fabbricante” colui che fabbrica materialmente l’imballaggio o i prodotti imballati. Quindi identifica un solo soggetto responsabile del prodotto commercializzato. Questo soggetto, pertanto, risponde della legittimità sia del contenitore che del prodotto in esso contenuto. Dovendo quindi garantire anche della rispondenza del contenitore alla normativa che ne regola la sua produzione, dovrà acquisirne l’appropriata certificazione fornita dal produttore dello stesso (fabbricante fisico dell’imballaggio utilizzato).

A titolo esemplificativo, un “fabbricante”, come definito dall’art. 3  punto 13 del Regolamento n. 40/2025, per un produttore di vino spumante, si fa riferimento a colui che immette nel circuito commerciale la bottiglia di vino spumante completa di etichettatura e dell’ apposito abbigliamento obbligatorio per tale tipologia di prodotto costituito dai seguenti elementi:

  1. bottiglia in vetro;
  2. tappo;
  3. gabbietta con relativa capsula in metallo;
  4. lamina coprente il tappo e parte del collo della bottiglia;
  5. etichetta (frontale e retro);
  6. cartone singolo o multiplo;

Pertanto, per ciascuno di questi componenti, bisognerà essere in possesso della relativa certificazione da parte dei singoli produttori dei materiali utilizzati.

Sono esenti, non essendo considerati imballaggi, i contrassegni di stato per i vini Docg, Doc e igt e quelli fiscali per le bevande spiritose.

Nel caso di produzione per conto, bisognerà distinguere il caso in cui la responsabilità ricade sul proprietario del prodotto fatto per conto (tipico il caso dello  spumantista che non appare in etichetta in quanto risulta produttore il proprietario del vino utilizzato nella spumantizzazione. Ricade infatti sul committente la piena responsabilità del prodotto immesso sul mercato del vino e dell’imballaggio che lo contiene. Diverso è il caso di un vino frizzante o tranquillo, dove è obbligatorio riportare in etichetta l’imbottigliatore fisico del prodotto commercializzato, su cui ricadono gli obblighi di garanzia dei componenti sopra elencati.

La documentazione da acquisire da ogni fornitore dei singoli componenti dell’ imballaggio è redatta sulla base della “Dichiarazione di Conformità” come da schema dell’Allegato VIII del Regolamento n. 40/2025.

Gli imballaggi secondari e di trasporto (cartoni di movimentazione, pallet e film plastici) richiedono dichiarazioni di conformità separate rispetto alla singola unità di vendita (bottiglia regolarmente etichettata e abbigliata).

Le certificazioni suddette sono obbligatorie dal 12 agosto 2026.  Si è in attesa di chiarimenti relativi ai prodotti ottenuti e confezionati prima di tale data ma commercializzati in un momento successivo o per quelli oggetto di affinamenti obbligatori disposti dai relativi disciplinari di produzione.

Dal 12 agosto 2026 sono inoltre previste regole stringenti per quanto riguarda il contenuto di componenti PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti come previsto dall’art. 5 comma 5 del  Regolamento n. 40/2025.

Scadenze in sintesi:

  •  12 agosto 2026 limite utilizzo componenti contenenti PFAS;
  • 12 agosto 2026 certificazioni sui componenti utilizzati negli imballaggi finali;
  • 12 febbraio 2027 atto delegato sulle rotazioni degli imballaggi riutilizzabili;
  • 12 agosto 2028 etichettatura armonizzata (pittogramma);
  • 1 gennaio 2030 obbligo riciclabilità.

(Coldiretti Treviso)