Ultime

PM10: nessuna allerta – colore verde

A partire dal 1° ottobre 2026 sono di nuovo in vigore le disposizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, secondo tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso).

Il livello verde (nessuna allerta) prevede l’attivazione delle seguenti misure nel territorio del Comune di Verona.

1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 

Divieto di circolazione, ad eccezione dei veicoli aderenti al servizio Move-In, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 19.30, per: 

  • Autoveicoli a benzina (categoria M): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a benzina (categoria N): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a gasolio (categoria M): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Autoveicoli a gasolio (categoria N): Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
  • Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria M): Euro 0, Euro 1
  • Autoveicoli a GPL/metano – benzina/diesel (categoria N): Euro 0, Euro 1
  • Ciclomotori e motocicli (categoria L): Euro 0

Le misure si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per:

  • Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
  • Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
  • Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
  • Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
  • Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
  • Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore

Consulta le deroghe per particolari categorie di veicoli

Divieto di mantenere acceso il motore

In tutto il territorio Comunale dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, è vietato mantenere acceso il motore:

  • degli autobus (compresi quelli di linea) durante la sosta o la fermata, anche ai capolinea, indipendentemente dalla durata o dalla presenza di conducente/passeggeri. L’accensione del motore deve avvenire solo immediatamente prima della partenza
  • degli autoveicoli in sosta o fermata; il divieto è esteso anche ai veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico, in particolare nelle aree abitate
  • degli autoveicoli per arresto della circolazione, se dura più di un minuto, ad esempio presso semafori o passaggi a livello
  • dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

2) LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA, COMBUSTIONI ALL’APERTO E SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

Nel territorio comunale dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 sono previsti i seguenti divieti e obblighi per ridurre le emissioni e tutelare la qualità dell’aria:

1. Stufe e camini a legna o pellet

  • Non è consentito utilizzare generatori di calore e stufe domestiche a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con classe emissiva inferiore a 4 stelle (DM 186/2017), se è presente un impianto di riscaldamento alternativo

2. Uso del pellet

  • Negli impianti sotto i 35 kW si può usare solo pellet certificato classe A1 (UNI EN ISO 17225-2). L’utilizzatore deve conservare la documentazione che ne attesti la conformità
  • Per generatori oltre i 35 kW, il pellet deve corrispondere alla classe per cui l’impianto è certificato o a una classe superiore

3. Combustioni all’aperto

  • È vietato bruciare materiale vegetale all’aperto (art. 185, D.Lgs. 152/2006), anche per fini agricoli, salvo i casi previsti per la tutela fitosanitaria e autorizzati secondo la normativa vigente

4. Barbecue e caldarroste all’aperto (attività di ristorazione/rosticceria)

  • Consentiti solo in livello verde, alle seguenti condizioni:
    • massimo 1 dispositivo per esercizio
    • dimensioni: braciere circolare Ø ≤ 80 cm oppure rettangolare con lato maggiore ≤ 80 cm; superficie di cottura ≤ 0,5 mq
    • combustibile: legna secca (umidità ≤ 25%) o carbone vegetale certificato; vietati legni trattati, truciolari, pallet trattati e acceleranti liquidi

5. Falò tradizionali e fuochi d’artificio

  • Consentiti solo in livello verde, per un massimo di 2 eventi complessivi (anche nello stesso giorno) 
  • Necessaria autorizzazione comunale, concessa solo per festeggiamenti tradizionali promossi o autorizzati dal Comune
  • La legna deve essere naturale, non trattata o verniciata; si raccomanda l’uso di legna ben stagionata per ridurre emissioni e fumo

6. Climatizzazione di locali non abitativi

  • È vietato climatizzare cantine, ripostigli, scale che collegano abitazioni a cantine/garage/depositi, box e ambienti simili

7. Porte comunicanti con l’esterno

Divieto, per gli esercizi commerciali ed assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle categorie di edifici E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 (DPR 26 agosto 1993, n. 412), di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l’esterno nei periodi in cui gli impianti termici, alimentati a biomasse o combustibili fossili, sono in funzione per la climatizzazione degli ambienti. 

8. Impianti termici per la climatizzazione invernale

Obbligo di riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale (D.P.R. n. 412/1993 e  D.P.R. n. 74/2013), con avvio in data 1 novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse.

9. Obbligo di limitazione delle temperature interne

Dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, è obbligatorio rispettare i limiti di temperatura interna stabiliti dal D.P.R. 74/2013 e dal D.P.R. 412/93:

  • 19°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.1: residenze e assimilabili
    • E.2: uffici e assimilabili
    • E.4: attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.5: attività commerciali e assimilabili
    • E.6: attività sportive
    • E.7: scuole di ogni ordine e grado e assimilabili
  • 17°C massimi (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati come:
    • E.8: attività industriali e artigianali e assimilabili

Sono esclusi:
a. sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali (non in condomini);
b. scuole materne e asili nido;
c. piscine, saune e ambienti assimilabili;
d. edifici industriali e artigianali nei casi in cui esigenze tecnologiche o produttive lo richiedano;
e. ulteriori eccezioni previste dalla legge.

Spandimento di liquami e letami zootecnici

Si informa che a seguito dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera , dal 1° ottobre 2026 al 15 aprile 2027 è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici in caso di condizioni di allerta segnalate dal Bollettino agrometeo – Nitrati  (che include anche le informazioni sul PM10).
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

  • spandimento con iniezione o interramento immediato;
  • spandimento rasoterra su prati.

Inoltre è previsto l’interramento contestuale dei letami zootecnici e assimilati, in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili, con obbligo, in caso di aratura, di incorporare il letame entro 24 ore dalla distribuzione. 

A partire dal 2024, nelle ZVN, il Veneto introduce azioni e dal 2025 obblighi di interramento contestuale del letame nel rispetto delle misure rafforzative approvate con DGR 837/2023:

  • Obbligo di interramento immediato per il letame AVICOLO (pollina) dal 1° gennaio 2025;
  • Obbligo di interramento immediato per le aziende utilizzatrici di DIGESTATO agrozootecnico e agroindustriale di cui al PDA dal 1° gennaio 2026;
  • Obbligo di interramento immediato per il comparto SUINICOLO e altre specie (escluso bovino/bufalino) dal 1° gennaio 2027.

(Comune di Verona)