ADDIO GREENWASHING: LE NUOVE REGOLE PER LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

10 ottobre 2026. Il 27 settembre 2026 è entrata in vigore in Italia la disciplina del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva Europea EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition, UE 2024/825) e modifica il Codice del Consumo. L’obiettivo principale è contrastare il greenwashing, stabilendo criteri molto più severi per qualsiasi messaggio o asserzione di carattere ambientale diretto ai consumatori.

  1. Ambito di Applicazione e Canali Coinvolti

Le nuove norme non riguardano solo l’etichetta del prodotto, ma si applicano a tutti i canali di comunicazione commerciale:

  • Packaging, confezioni regalo, brochure, cataloghi e listini.
  • Siti web, e-commerce, schede prodotto e social network (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, ecc.).
  • Campagne pubblicitarie (online, stampa, spot video), materiali per fiere, eventi e comunicazioni verbali promozionali.
  • Elementi inclusi: Parole, immagini, colori, marchi, simboli o loghi che possano suggerire un impatto ambientale favorevole.
  1. I Nuovi Divieti e la “Black List” (Art. 23 Codice del Consumo)

La normativa aggiorna la Black List delle pratiche commerciali considerate in ogni caso scorrette:

  • Asserzioni ambientali generiche non dimostrabili: È vietato usare termini vaghi come “green”, “ecologico”, “sostenibile”, “eco-friendly” o “amico dell’ambiente” senza poter provare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
  • Generalizzazione di vantaggi parziali: Non si può presentare un prodotto come “sostenibile” nel suo complesso se il beneficio riguarda solo una singola componente (es. solo il packaging o una fase del processo produttivo).
  • Falsa neutralità climatica tramite compensazione: È vietato affermare che un prodotto sia “carbon neutral”, “climate neutral” o “a impatto zero” se tale risultato si basa sulla compensazione delle emissioni di carbonio al di fuori della catena del valore del prodotto.
  • Marchi e bollini non certificati: È vietato esibire etichette di sostenibilità o marchi volontari che non siano definiti da una pubblica autorità o basati su un sistema di certificazione da parte di terzi indipendenti.
  • Obblighi di legge spacciati per plus distintivi: Non è consentito presentare un requisito normativo obbligatorio per tutti i prodotti di quella categoria come se fosse un valore aggiunto o distintivo dell’azienda.
  • Promesse future senza piano concreto: Dichiarazioni su obiettivi futuri (es. “Entro il 2030 saremo a impatto zero”) sono considerate ingannevoli se prive di un piano di attuazione dettagliato, obiettivi misurabili, risorse adeguate e verifiche periodiche indipendenti.
  1. Cosa Devono Fare le Aziende

Per evitare sanzioni, le imprese devono effettuare una verifica rigorosa (check-list) di tutta la loro comunicazione:

  1. Verificare e specificare: Dichiarare solo quanto è dimostrabile con documentazione oggettiva e chiarire a quale specifica fase o componente si riferisce il beneficio.
  2. Trasparenza: Comunicare le iniziative o gli investimenti reali senza attribuire la neutralità climatica al prodotto solo grazie a crediti di carbonio acquistati.
  3. Regola aurea: Dichiarare solo ciò che si può dimostrare.

 

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(Coldiretti Verona)