
Dal 27 settembre 2026 sono in vigore nuove disposizioni per contrastare le comunicazioni ambientali ingannevoli e garantire ai consumatori informazioni più trasparenti. Previsto anche l’obbligo di esporre un avviso sulla garanzia legale per i venditori di beni.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recepisce la direttiva europea (UE) 2024/825, nota come Direttiva greenwashing, con l’obiettivo di contrastare le pratiche commerciali ingannevoli legate alla sostenibilità e rafforzare la tutela dei consumatori.
Le nuove disposizioni interessano anche le attività commerciali e richiedono particolare attenzione sia alle dichiarazioni ambientali utilizzate nella promozione dei prodotti sia alle informazioni fornite ai clienti sulle garanzie.
Comunicazioni ambientali: cosa cambia
Le imprese devono prestare attenzione ai messaggi utilizzati per presentare prodotti e attività come sostenibili. Dichiarazioni generiche come «ecologico» o «amico dell’ambiente» non possono essere utilizzate senza adeguati elementi a supporto. Anche marchi ed etichette di sostenibilità devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa.
È quindi opportuno verificare le informazioni presenti su confezioni, cartellini, materiali pubblicitari, siti web e canali social, evitando affermazioni ambientali ingannevoli o non dimostrabili.
Avviso sulla garanzia legale: obbligo per negozi e banchi di mercato
Dal 27 settembre 2026, i venditori di beni di consumo devono informare i clienti sui loro diritti in materia di garanzia legale di conformità attraverso l’esposizione di un apposito avviso armonizzato.
L’obbligo riguarda le attività di vendita al dettaglio, compresi i negozi fisici e i banchi di mercato, oltre ai venditori che operano online.
In particolare:
- Negozi e banchi di mercato: l’avviso deve essere esposto in un punto ben visibile e facilmente consultabile dai clienti, utilizzando il modello ufficiale in formato non inferiore all’A4.
- Vendite online: l’avviso deve essere pubblicato sul sito web del venditore, a colori.
L’avviso deve essere conforme al modello ufficiale predisposto a livello europeo stampato in misura almeno A4 e deve essere esposto in una posizione facilmente visibile, ad esempio su una parete del locale o in prossimità della cassa, in modo da consentire ai clienti di individuare facilmente l’informazione.
I venditori sono quindi invitati a scaricare il modello ufficiale e provvedere alla sua esposizione o pubblicazione, secondo la modalità di vendita utilizzata.
Etichetta armonizzata sulla durabilità
La normativa introduce inoltre l’etichetta armonizzata europea relativa alla garanzia commerciale di durabilità offerta volontariamente dal produttore. L’etichetta riguarda i casi in cui il produttore offre gratuitamente una garanzia di durabilità superiore a due anni sull’intero bene.
I commercianti sono invitati a verificare le informazioni fornite dai produttori e a utilizzare l’etichetta quando previsto.
Dove trovare i modelli ufficiali
Il modello dell’avviso armonizzato è disponibile attraverso la documentazione ufficiale europea. Per ulteriori informazioni sui diritti dei consumatori in materia di garanzie, è possibile consultare il portale Your Europe https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees/index_it.htm oppure scarica qui sotto il modello che ti interessa.
SCARICA L’AVVISO ARMONIZZATO DA STAMPARE
Fonte normativa: Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30; Direttiva (UE) 2024/825; Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960.
