TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Con provvedimento del 30 dicembre 2019, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con quello delle Dogane, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 sulle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Il provvedimento conferma le anticipazioni fatte dalle Agenzie fiscali nel corso dell’incontro con le Associazioni di categoria, riportate sul sito della Faib il 12 dicembre scorso.
Il testo, a firma dei Direttori delle due agenzie, riporta quanto anticipato nel corso del confronto con le Associazioni di categoria, non recependo le ulteriori osservazioni ed integrazioni proposte dalle Federazioni dei gestori.
Rispetto, dunque, a quanto già noto nulla cambia sia in riferimento alla progressività che alla comunicazione trimestrale.

Ricordiamo che Faib, con Fegica e Figisc, aveva proposto il rinvio di sei mesi dell’avvio del provvedimento e richiesto nel frattempo la possibilità di introdurre la memorizzazione elettronica e comunicazione telematica per il tramite del registratore di cassa, in automatico, quale innovazione che realmente avrebbe potuto semplificare l’adempimento, concorrendo concretamente alla lotta all’illegalità. Evitando di scaricare sul gestore da una parte le contraddizione del sistema fiscale e dall’altra le arretratezze della rete carburanti.
In questo modo, con una regolazione tutta italiana, si manualizza il processo di digitalizzazione, gravando di nuovi oneri il gestore: è con ogni evidenza una situazione insostenibile e persino inutile ai fini della lotta all’illegalità.

Sul provvedimento, pur apprezzando i criteri di modulazione progressiva introdotti, continuiamo ad esprimere criticità per non aver accolto il necessario rinvio richiesto, necessario per cogliere le specificità del settore distributivo italiano.
Per la nostra Federazione permane la necessità di disciplinare ulteriori modalità di semplificazione, già a partire dalle prossime settimane per contrastare efficacemente le illegalità sulla rete. In questo senso chiederemo un nuovo incontro all’Agenzia delle Entrate e delle Dogane”.

Il PROVVEDIMENTO

Nello specifico il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riafferma che per la maggior parte dei pv della distribuzione carburanti, rispetto alla media degli erogati della rete, l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2021. Sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal primo gennaio 2020, infatti, solo gli impianti con erogati a partire dai 3 milioni di litri venduti nel corso del 2018. Dal 1° luglio 2020 il provvedimento riguarderà gli impianti con erogato superiore al milione e mezzo di benzine e gasoli. Dal 1° gennaio 2021, l’obbligo sarà valido per tutti gli operatori.
I soggetti con liquidazione trimestrale Iva effettuano, al fine di consentire un avvio graduale, la trasmissione dei dati dei corrispettivi trimestralmente, anziché ogni mese, e pertanto entro il 30 aprile, in riferimento a quelli di gennaio, febbraio e marzo 2020.

(Confesercenti Veneto Centrale)

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