Coronavirus, misure per la cirolazione stradale

Il Ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza con atto del 24/03/2020 ha emesso una serie di indicazioni operative attinenti alla circolazione stradale in riferimento alle disposizioni contenute nel DL 18/2020 c.d. “Cura Italia”. Di seguito le principali novità introdotte.

1 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DA SOTTOPORRE A VISITA E PROVA O REVISIONE Per i veicoli con la revisione scaduta alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 Luglio 2020 è data la possibilità di circolare fino al 31 Ottobre 2020.

Per i veicoli già immatricolati e che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali programmata sempre entro il 31 Luglio 2020 possono circolare fino al 31 Ottobre 2020.

2 PROROGA SCADENZA VALIDITA’ PATENTE DI GUIDA Prorogata la scadenza di validità ad ogni effetto fino al 31 Agosto 2020 di tutti i documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL o in scadenza fino al 31 Agosto 2020. Quindi anche per le patenti di guida italiane o rilasciate da un paese dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito residenza in Italia e ai certificati di idoneità alla guida per ciclomotori è concessa la proroga di validità ad ogni effetto fino al 31 Agosto 2020.

3 PROROGA DI VALIDITA’ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI Sono state prorogate anche tutte le validità fino al 15 Giugno 2020 di certificati, attestati, permessi di qualunque genere in scadenza tra il 31 Gennaio e il 15 Aprile 2020. Tra i documenti che interessano la circolazione stradale rientrano ad esempio le autorizzazioni per il trasporto di merci, per il trasporto di animali, per il trasporto di alimentari oppure per il trasporto di rifiuti.

4 RIDUZIONE PAGAMENTO DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E’ stata prevista in via eccezionale e transitoria la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione per il periodo compreso tra il 17 Marzo e il 31 Maggio. Per effetto del DPCM 9 Marzo 2020 il termine dei 30 giorni è da intendersi sospeso dal 10 Marzo 2020 e decorre salvo nuove proroghe dal 4 Aprile 2020. La riduzione del 30% non è ammessa per le sanzioni accessorie che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.

5 PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO Fino al 31 Luglio 2020 le compagnie di assicurazione devono garantire la copertura assicurativa di ulteriori 30 giorni oltre alla scadenza originaria per tutte le assicurazioni RC per veicoli a motore. La previsione si applica anche per le polizze con pagamento rateizzato in rate semestrali o periodiche.Questo consente fino al 31 Luglio 2020 la circolazione di veicoli con polizza assicurativa scaduta fino al massimo di 30 giorni successivi alla scadenza.

(Coldiretti Rovigo)

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