Il Tar Veneto conferma l’appalto per i lavori sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X

Riese Pio X (Treviso). È stata la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, presieduta dal giudice Maurizio Nicolosi, a respingere il ricorso di C.I.Mo.Ter. contro la comunicazione della Regione Veneto che aveva dichiarato concluso il procedimento di annullamento in autotutela della gara di appalto per la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X.

C.I.Mo.Ter. srl, capofila del raggruppamento temporaneo con le altre imprese Finotti srl, CO.GE.SE sas, CO.GI.PA srl, Scala Santo srl, Zago srl, è difesa dagli avvocati Matteo Ceruti (Rovigo) e Francesco Acerboni (Venezia).

La Regione del Veneto è rappresentata dagli avvocati interni Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi e Luisa Londei.

Italbeton srl, capofila del raggruppamento temporaneo con le altre imprese L.F. Costruzioni srl, Beozzo Costruzioni srl, Andreola Costruzioni Generali spa, è difesa dagli avvocati Massimo Zampese (Treviso) e Marcello Cardi (Roma).

La vicenda risale al 2015 quando si concluse la gara pubblica per la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X. La Regione Veneto aggiudicò l’appalto al raggruppamento temporaneo fra le imprese Italbeton, L.F. Costruzioni, Beozzo Costruzioni e Andreola Costruzioni Generali. Terza classificata l’impresa C.I.Mo.Ter. che ha proposto il ricorso, risalita al secondo posto dopo il fallimento dell’impresa Tomat.

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, fu l’Autorità Nazionale Anticorruzione a pronunciarsi sulla mancata inclusione della figura professionale del geologo tra i professionisti incaricati della progettazione esecutiva nell’appalto. Una mancanza che secondo ANAC avrebbe determinato una incompletezza dell’offerta di gara non sanabile, con la conseguente esclusione dell’operatore economico vincitore.

Così la Regione Veneto, ottemperando alla delibera dell’ANAC, avviò un nuovo procedimento per l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva della gara e la rideterminazione della graduatoria. Il procedimento si concluse senza ritirare l’aggiudicazione della gara, poichè non esistevano gli estremi per esercitare l’autotutela. Di conseguenza la Regione proseguì nell’iter post gara formalizzando il contratto l’originaria vincitrice Italbeton e comunicando alle imprese la chiusura del procedimento di annullamento d’ufficio.

Il Tar Veneto, chiamato a pronunciarsi da C.I.Mo.Ter., ha accolto le tesi dei difensori della Regione Veneto e, con sentenza pubblicata lo scorso 20 dicembre, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’atto impugnato da C.I.Mo.Ter. era una mera comunicazione alle ditte interessate della “chiusura” del procedimento di annullamento d’ufficio.

Secondo i giudici amministrativi l’atto impugnato rappresenta un diniego di autotutela “privo di autonoma portata lesiva, – si legge in sentenza – e pertanto difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo. Infatti la lesione discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l’autotutela, ed è tale atto che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato. Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento.” Continua la sentenza del TAR Veneto: “è pertanto evidente che l’originaria aggiudicazione del 26 maggio 2015 non sia stata poi sostituita o integrata nella motivazione dalla nota impugnata e che quest’ultima, lungi dal riportare la gara al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, costituisca un atto meramente confermativo della regolarità della procedura di gara.”

Così il ricorso è stato rigettato e C.i.mo.ter condannata al pagamento delle spese di lite.

Scopri tutti gli incarichi: Matteo Ceruti – Ceruti Matteo; Francesco Acerboni – 125 Consulting Professionisti d’Impresa; Massimo Zampese – Zampese Studio Legale; Marcello Cardi – Cardi;

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