Cremazione di resti mortali

In applicazione della Legge 130/2001 art. 3, comma 1 lettera g) e della Legge Regionale 18/2010, art. 42, comma 2, l’ufficiale dello stato civile autorizza, previa richiesta, la cremazione dei resti mortali esumati  o estumulati per trascorsi termini di sepoltura, con l’assenso dei soggetti legittimati o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di specifico avviso.
 

I soggetti legittimati (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi), rendono il proprio assenso mediante la compilazione del modulo (da parte di un dichiarante unico oppure più dichiaranti) a ciò predisposto.

Alla richiesta vanno allegati:

  • assenso reso dai soggetti legittimati
  • ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di euro 32,00 (16,00 per la richiesta e 16,00 per l’autorizzazione) effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario inserendo come causale: imposta di bollo cremazione resti mortali di (cognome defunto, iniziale del nome)
  • fotocopia di valido documento di identità
     

La presentazione dell’assenso può avvenire:   

Modalità di versamento
Bonifico bancario IT20B0503411750000000070000  – BIC/SWIFT: BAPPIT21001 intestato a Comune di Verona – Servizio di Tesoreria presso Banco BPM – Agenzia di Verona – P.zza Nogara.

Informazioni e contatti

Ufficio manifestazione di volontà alla cremazione
e-mail: denuncedimorte@comune.verona.it


Ultimo aggiornamento: 05 giugno 2020

Collegamenti ai servizi on line:

(Comune di Verona)