È stato semplificato il meccanismo di gestione e controllo contabile degli Enti del Terzo settore (Ets).
Csv Belluno Treviso ritiene utile riassumere di seguito i punti principali relativi alla recente variazione* del Codice del Terzo settore relativa alla redazione del bilancio sotto forma di rendiconto per cassa, alla nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione per gli Ets.
Novità sulla redazione del bilancio
- Tutte le associazioni con entrate fino a 60.000 euro ** dovranno redigere un bilancio per cassa con ulteriori semplificazioni
- Tutte le associazioni con entrate oltre i 60.000 € e fino a 300.000 euro dovranno seguire questa distinzione:
– rendiconto per cassa: associazioni non riconosciute/prive di personalità giuridica;
– bilancio di esercizio: associazioni riconosciute/con personalità giuridica.
- Tutte le associazioni con entrate oltre 300.000 euro dovranno redigere un bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).
Da quando partono tali variazioni?
Le tempistiche sono riassunte nella tabella di seguito:
Per un esercizio che coincida con l’anno solare | Bilancio 2025 |
Per un esercizio che non coincida con l’anno solare e inizi in data successiva al 3 agosto 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni) | Bilancio 2024 – 2025 |
Per un esercizio che non coincida con l’anno solare e inizi in data antecedente al 3 agosto 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni) | Bilancio 2025 – 2026 |
Le disposizioni saranno basate sulle entrate conseguite nell’esercizio precedente.
Nuova tempistica per il deposito dei bilanci e i rendiconti raccolte fondi
Per tutti gli Ets le nuove tempistiche per il deposito dei bilanci e i rendiconti raccolti fondi sono fissate entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio (per i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024).
Nuovi limiti per la nomina di organo di controllo e organo di revisione
I nuovi parametri (più alti rispetto a prima e che dunque coinvolgono un numero minore di Ets) sono i seguenti:
Organo di controllo
DA € | A € | |
Attivo stato patrimoniale | 110.000 | 150.000 |
Entrate | 220.000 | 300.000 |
Dipendenti | 5 | 7 |
ORGANO DI REVISIONE
DA € | A € | |
Attivo stato patrimoniale | 1.100.000 | 1.500.000 |
Entrate | 2.200.000 | 3.000.000 |
Dipendenti | 12 | 20 |
Il periodo di osservazione, cioè i due esercizi consecutivi durante i quali si può verificare il superamento dei limiti, è il seguente:
- Ets già iscritti al Runts (Registro unico del Terzo settore): bilanci degli anni 2023 e 2024
- Enti neo iscritti: biennio precedente all’iscrizione.
Cosa succede ai componenti l’organo di controllo o di revisione legale già in carica?
In base ai nuovi parametri:
- l’organo di controllo, anche qualora non più necessario, continuerà ad operare fino alla scadenza naturale del mandato.
- Il revisore legale dei conti, qualora non più necessario, può essere revocato prima della scadenza.
*con l’art. 4 della legge n. 104/2024 (pubblicata il 3 agosto in Gazzetta ufficiale)
** La disposizione in merito al bilancio ulteriormente semplificato richiede l’adozione di un successivo provvedimento attuativo. Non è quindi immediatamente applicabile, essendo subordinata all’adozione del relativo decreto.
I nostri uffici sono a disposizione per specifiche. Per info
– per Belluno: dott.ssa Patrizia Cacciato: tel: 0437/950374 – mail: p.cacciato@csvbltv.it
– per Treviso: dott.sse Marilisa Marian e Ilaria Beraldo: tel: 0422/320191 – mail: m.marian@csvbltv.it, i.beraldo@csvbltv.it