
Dall’Art. 50 nuove regole di trasparenza per fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo che utilizzano strumenti AI
Entrata in vigore Dal 2 agosto 2026 è operativa la “Fase 2” dell’AI Act
Articolo di riferimento Art. 50: trasparenza dei contenuti digitali
Imprese coinvolte Fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo
Ruolo previsto “Deployer”, cioè utilizzatori professionali di strumenti AI
Dal 2 agosto 2026 è entrata ufficialmente in vigore la “Fase 2” del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). La normativa introduce regole precise mirate alla trasparenza dei contenuti digitali, con l’obiettivo di consentire a clienti e cittadini di distinguere chiaramente ciò che deriva da uno scatto o da una creazione reale da ciò che viene generato o manipolato da un algoritmo.
Per le imprese del settore visivo e digitale – fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo – il Regolamento individua il ruolo di “deployer”, vale a dire utilizzatori professionali di strumenti di Intelligenza Artificiale.
L’obiettivo dell’AI Act non è limitare la creatività o vietare i software di ultima generazione, ma stabilire criteri di tracciabilità e correttezza dell’informazione.
Le prime indicazioni operative
1. Fotoritocco e ottimizzazione ordinaria: nessun obbligo
L’AI Act non impone etichette su tutti gli interventi di fotoritocco. Si possono continuare a eseguire liberamente:
- rimozione di imperfezioni della pelle, rughe o elementi di disturbo;
- correzione di luce, colore, contrasto e messa a fuoco tramite algoritmi AI;
- scontornamento automatico e mascheratura intelligente.
Tutto ciò che rientra nell’ottimizzazione dell’immagine senza alterarne il significato fondamentale resta esente da obblighi speciali.
2. Contenuti sintetici e deepfake: obbligo di trasparenza
L’obbligo di segnalazione ed etichettatura scatta nei seguenti casi:
- Generazione pura: se un’immagine è creata ex novo via software, ad esempio con strumenti come Midjourney o Firefly, senza uno scatto reale di partenza, deve essere chiaramente dichiarata come contenuto generato da IA;
- Manipolazione di persone o eventi reali (deepfake): se si modifica un’immagine reale al punto da far credere che sia accaduto qualcosa di diverso dalla realtà, occorre un’avvertenza esplicita.
3. Metadati, contratti e copyright
- Metadati: è vietato rimuovere i metadati di tracciabilità o i watermark invisibili generati dai software AI per far passare un’immagine sintetica per uno scatto reale;
- Contratti e preventivi: è fortemente consigliato specificare l’uso di AI Generativa, sia per trasparenza verso il cliente, sia per chiarire gli aspetti relativi al Diritto d’Autore;
- Copyright: i contenuti generati al 100% da AI non godono della tutela del copyright riservata alle opere umane.
Formazione del personale
I titolari che utilizzano strumenti AI con dipendenti o collaboratori devono assicurarsi che il personale sia informato sull’uso etico e legale degli strumenti.
Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori linee guida di approfondimento e un incontro specifico sul tema.
Da ricordare
- non ogni intervento AI richiede un’etichetta;
- i contenuti sintetici vanno resi riconoscibili;
- le manipolazioni sostanziali richiedono trasparenza;
- è importante documentare l’uso professionale dell’AI.
