Modello Eas entro il 1° aprile

Le associazioni soggette alla compilazione del modello EAS devono effettuare un nuovo invio entro il 1° aprile 2019, qualora siano intervenute modifiche a dati rilevanti dal punto di vista fiscale.

Il modello EAS consente di usufruire della tipica agevolazione delle Associazioni per le quali le quote e i contributi associativi non sono fiscalmente imponibili. Le associazioni di nuova costituzione devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data risultante dall’atto costitutivo.

Sono esonerate le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le Onlus iscritte all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate e le Pro Loco in regime di 398, nonché le ASD che si limitano ad incassare le quote associative e non svolgono attività commerciale o de-commercializzata. Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) all’art.94, c. 4 esonera gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale (RUN) dagli adempimenti del Modello EAS ma, finché il registro non sarà istituito, permangono gli obblighi per molteplici associazioni.

Le associazioni tenute all’invio, hanno l’obbligo di presentare nuovamente il Modello EAS, entro il 1° aprile 2019 (poichè quest’anno il 31 marzo cade di domenica), se nel corso del 2018 sono intervenute variazioni rilevanti dei dati comunicati precedentemente.

I tipici casi che richiedono la ripresentazione del Modello EAS sono la variazione del Consiglio Direttivo e l’apertura della Partita IVA.

Il Modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica tramite un CAF o un professionista abilitato e la sanzione per la mancata dichiarazione è pari a 250,00 euro.

Ai sensi dell’art.30 del D.L. 185/2008, sono obbligate alla compilazione parziale del Modello EAS:
– le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al registro regionale
– le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata. Svolgono cioè attività con corrispettivo rivolte ai soci o ai tesserati.
– le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica.

Sono obbligate alla compilazione totale del modello EAS:
– le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica), che svolgono solo attività istituzionale limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi;
– le associazioni non riconosciute che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti esclusivamente ai soci);
– le associazioni non riconosciute, che svolgono attività commerciale (ovviamente qualora questa non sia prevalente).

Allegati:
Modello EAS (formato .pdf)
Istruzioni per la compilazione (formato .pdf)

(CSV di Rovigo)

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