Da domenica 1 ottobre ripartono le limitazioni per il contenimento delle polveri sottili

Ripartono dal 1 ottobre 2023 le limitazioni al traffico veicolare in terraferma, al riscaldamento, alle combustioni all’aperto e agli spandimenti zootecnici in relazione alle misure di contenimento delle polveri sottili PM10. Resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023, in attesa di indicazioni regionali per il nuovo triennio 2024-2026.

L’attivazione dei livelli di allerta è comunicata da ARPAV attraverso un bollettino sulla base dei valori di PM10, misurati o previsti, dalla centralina fissa di rilevamento della qualità dell’aria denominata “Bissuola”, stazione di fondo urbano di riferimento per l’agglomerato di Venezia.

  •     il livello di allerta 0 – VERDE si attua dal lunedì al venerdì (feriali) dalle 8.30 alle 18.30
  •     il livello di allerta 1 – ARANCIO si attua tutti i giorni della settimana 7/7 dalle 8.30 alle 18.30 dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 µg/m3), misurati o previsti in base alle condizioni meteo 
  •     il livello di allerta 2 – ROSSO si attua tutti i giorni della settimana 7/7 dalle 8.30 alle 18.30 dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 µg/m3), misurati o previsti in base alle condizioni meteo 

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 

1) In caso di nessuna allerta livello 0 – VERDE 

DIVIETO di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motocicli euro 0;
  • ​autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0 e 1;
  • autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4
  • veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 , 3 e 4

2) In caso di allerta livello 1 – ARANCIO

DIVIETO di circolazione tutti i giorni 7/7 dalle ore 8:30 alle 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1;
  • autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2 ;
  • autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  • veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

3) In caso di allerta livello 2 – ROSSO 

DIVIETO di circolazione tutti i giorni 7/7 dalle ore 8:30 alle 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1;
  • autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;
  • autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
  • veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (limitazione Euro 5 solamente dalle 8.30 alle 12.30).

A. LIMITAZIONI PER IL RISCALDAMENTO

In caso di nessuna allerta livello 0 – VERDE:

A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

  • a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di allerta livello 1 – ARANCIO e 2 ROSSO

A3. La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

  • a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

B. LIMITAZIONE DELLE COMBUSTIONI ALL’APERTO

In caso di nessuna allerta livello 0 – VERDE:

B1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto (previsto ai sensi dell’art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

In caso di allerta livello 1 – ARANCIO e 2 ROSSO

B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall’Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;

C. LIMITAZIONE DELLO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

In caso di nessuna allerta livello 0 – VERDE:

C1. Obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatti salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati.

In caso di allerta livello 1 – ARANCIO e 2 ROSSO

C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

Ulteriori informazioni sono disponibili a queste pagine web:    

(Comune di Venezia)

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